Psicologa Psicoterapeuta Consulente Tecnico di Parte
iscrizione all'Ordine Psicologi del Lazio n° 6419
Mi chiamo Marina Pisetzky, mi sono laureata in Psicologia Clinica nel 1993 presso l'Università "La Sapienza" di Roma, e iscritta all'albo dal 1994, sono specializzata in psicoterapia ad indirizzo Umanistico Esistenziale, inoltre ho una formazione in Mediazione Familiare.
Nel mio studio di Roma mi occupo di:
- consulenza psicologica
- psicoterapia individuale
- psicoterapia di coppia
- psicoterapia ad adolescenti e genitori
- consulenza peritale giudiziaria
- mediazione familiare per separazione e divorzio
- diagnosi dei disturbi del comportamento alimentare e obesità psicogena
- psicoterapia dei disturbi del comportamento alimentare e obesità psicogena
- diagnosi e psicoterapia dell’ansia
- diagnosi e psicoterapia attacchi di panico
- diagnosi e psicoterapia depressione
- diagnosi e psicoterapia disturbi psicosomatici
- diagnosi e psicoterapia disturbi di personalità
- sostegno e psicoterapia per elaborazione lutto
- sostegno e psicoterapia nei passaggi evolutivi ( adolescenza, matrimonio, nascita primo figlio, separazione, pensionamento )
- sostegno e psicoterapia nelle dipendenze affettive.
Il modo migliore per venire in aiuto ad una persona in difficoltà non è dirle cosa fare, ma aiutarla a comprendere la situazione e a gestire il problema attivando e riorganizzando le sue le sue potenzialità e risorse
( C. Rogers 1983 da Mucchielli)
Offro servizio di pronto soccorso psicologico per affrontare e gestire stati di stress, tristezza, depressione, ansia, attacchi di panico, crisi di coppia, lutti.
La prima consulenza psicologica online è gratuita, per le successive sia on-line che a studio verrà applicata una tariffa sociale.
Per ulteriori informazioni clicca qui
Sito in Via Andrea Doria 64 - 00192 Roma.
Tra le modifiche più importanti apportate dalla legge 54/2006, occorre fare un cenno rilevante all’art. 155 sexies, il quale dice che qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 c.c. per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli. La mediazione familiare è espressamente consigliata dalla legge sull’affidamento condiviso, il cui spirito è quello di diminuire la litigiosità fra i genitori, le cui diatribe troppo spesso si ripercuoto sui figli, che sovente si trovano al centro di situazioni dolorose in cui i genitori proseguono i loro conflitti utilizzando i figli come mezzo per ferire l’altro coniuge.
Capita spesso che un genitore si dimostri assente ed è evidente che le decisioni di maggior interesse per il figlio (quali, ad esempio, quelle relative all’istruzione, all’educazione e soprattutto alla salute) non potranno essere prese previo accordo dei genitori, in quanto ciò significherebbe cagionare al minore un danno ulteriore rispetto a quanto non abbia già patito per l’assenza di una delle figure fondamentali per la sua crescita equilibrata. Ai genitori affidatari in difficoltà viene in aiuto lo strumento fornito dall’art. 337 quater, comma terzo, c.c., oggi comunemente definito con l’espressione di affidamento super esclusivo o affidamento blindato.
Nella mia attività di ctp mi capita spesso di chiarire ai miei clienti la differenza tra il collocamento e l’affido. Poiché sono due termini che spesso sono fraintesi e poco compresi oggi cerchiamo di fare un po di chiarezza. Affidamento (o affido): E' un istituzione del nostro ordinamento civile. Può avere varie forme e indica le modalità con le quali un minore (di età inferiore ai 18 anni) deve ricevere cura, educazione e istruzione da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'affidamento fa quindi riferimento all'esercizio della Responsabilità Genitoriale. Collocamento: E' l'abitazione dove il minore risiede in maniera prevalente. Il collocamento può avere tre forme: prevalente, a residenza alternata e invariato. Esaminiamole nello specifico.
Gli incidenti stradali rappresentano un fenomeno sociale di prima grandezza che può riguardare chiunque: una famiglia su tre in Italia ha l’esperienza diretta di questi eventi e di ciò che ne consegue. Oltre un quarto dei decessi complessivi per cause violente è dovuto a sinistri stradali e nessun’altra causa (a parte gli incidenti domestici, che provocano circa 10.000 morti all’anno) miete tante vittime quanto la strada. I sopravvissuti ad incidenti stradali hanno conseguenze non solo fisiche, ma anche psicologiche. Da ricerche realizzate negli ultimi venti anni è emerso che tra il 5% e il 45% degli adulti ed il 14 e 45% dei minori, sviluppano un Disturbo Post Traumatico da Stress durante l’anno successivo all’incidente che li ha coinvolti. In Italia l’incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani fino a 29 anni e causa ogni anno 170.000 invalidi permanenti. Gli incidenti rappresentano uno dei maggiori problemi della sanità pubblica, pari a 13 miliardi di euro l’anno (Istituto Superiore della Sanità, rapporto a cura di Taggi e Tosi, 2004). In sintesi nel nostro paese ogni giorno si verificano circa 614 incidenti, muoiono in media 15 persone e circa 867 rimangono ferite.
Attualmente il nostro ordinamento giuridico prevede, oltre al noto Danno Morale, altre due tipologie di Danno Non Patrimoniale, per le quali è possibile richiedere un risarcimento: danno biologico di natura psichica e danno esistenziale. Nel diritto italiano il danno biologico è la menomazione psicofisica risarcibile della persona che ha subito un danno ingiusto alla salute. La giurisprudenza ha posto l’attenzione sulla necessità che all’interno dell’accertamento medico-legale del danno biologico non si trascuri la componente psichica, richiamando all’esigenza di valutare oltre alla sussistenza di danni biologici di tipo fisico anche eventuali lesioni riconoscibili in quanto manifestazioni psicopatologiche clinicamente significative, rilevabili con un adeguato esame diagnostico.
Nell’ultimo decennio, a causa dell’accresciuto numero di istanze di separazione, e della percentuale sempre maggiore di minori coinvolti, si è cercato di studiare e comprendere meglio quanto la separazione in sé stessa creasse danni psicologici ai minori. La ricca letteratura in proposito sugli effetti della separazione sui figli, documenta, che una delle variabili maggiormente significative, in grado di generare conseguenze negative sui figli, è l’alta conflittualità tra gli ex coniugi, che incide negativamente sulla qualità della riorganizzazione delle relazioni familiari. Gli studi hanno evidenziato una correlazione positiva tra un buon adattamento dei figli alla separazione e il mantenimento regolare dei rapporti con entrambe le figure genitoriali. (Mombelli 1997-cigoli2000).